Consulenza Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81 Incarico RSPP - DVR - DUVRI - PSC - PSS - POS
Consulenza Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. insieme agli Accordi Stato Regioni definiscono gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159
Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (25G00172) (GU Serie Generale n.254 del 31-10-2025)
Avere una Società di Consulenza di supporto rappresenta per l'azienda la possibilità di raggiungere e mantenere la conformità legislativa e di essere affiancata in qualsiasi tipo di ispezione e controllo da professionisti in grado di rispondere efficacemente e reperire la documentazione richiesta.
Consulenza Integrata attraverso un team di professionisti specializzati ed aggiornati sulla normativa vigente supportano l'azienda nel districarsi tra gli obblighi definiti fornendo tutti i servizi necessaria per adeguarsi:
Richiedi informazioni
Richiedi offerta
Telefono: +39 06 83652695
Assunzione dell’incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) D. Lgs. 81/08.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere in possesso di capacità e requisiti necessari alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, così come indicato nel D.Lgs. 81/2008 (art. 32) e circolare Min Lav 39/2003 e come recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e di indicazioni chiare e dettagliate sulle competenze richieste alle persone responsabili di protezione e prevenzione dei rischi professionali.
L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sarà svolto dall’Incaricato che provvederà:
· All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
· ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
· Ad elaborare eventuali procedure di sicurezza per le varie attività dell’azienda;
· A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
· A partecipare ad n°1 riunione periodica in materia di tutela della salute e di sicurezza con il datore di Lavoro, l’RLS ed il Medico Competente ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08;
· A verificare la presenza e la correttezza delle necessarie autorizzazioni, nonché a fornire un supporto nel richiederne di nuove;
· A verificare la presenza dei certificati di conformità di impianti, attrezzature e macchine, nonché la corretta applicazione delle relative verifiche periodiche;
· Assistenza nell’acquisto e nella concessione in uso di macchine ed attrezzature con verifica delle caratteristiche in base alle relative norme di riferimento CE ed UNI;
· Supporto nella stipula di contratti di appalto e/o contratti d’opera con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi con relativa verifica dei requisiti di professionalità e gestione della sicurezza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08;
· Supporto nella gestione e nei rapporti con gli organi di vigilanza in caso di verifiche ed accertamenti;
· Predisposizione delle previste comunicazioni agli Enti Preposti.
Partecipazione alla Riunione Periodica Art.35
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Consulenza Integrata per la Realizzazione, Adozione, Attuazione ed Implementazione del Sistema di Gestione Aziendale della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SSL) D. Lgs. 81/08 e s.m.i. usa come riferimento metodologico la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso
Il sistema di gestione per la SSL si basa sul concetto di Plan-Do-Check-Act (PDCA):
a) Pianificare: stabilire e valutare i rischi e le opportunità per la SSL e altri rischi e opportunità, stabilire gli obiettivi e i processi per la SSL necessari ad assicurare i risultati in conformità alla politica per la SSL dell'organizzazione;
b) Fare: attuare i processi come pianificati;
c) Verificare: monitorare e misurare le attività e i processi relativi alla politica e agli obiettivi per la SSL e riportare i risultati;
d) Agire: intraprendere azioni per migliorare in modo continuo le prestazioni in termini di SSL per raggiungere i risultati attesi.
Azienda e ConsulenzaIntegrata si impegnano alla Realizzazione, Adozione, Attuazione ed Implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
La consulenza offerta prevede principalmente:
Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Servizio di Protezione e Prevenzione, adempiendo a quanto richiesto dall’Art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. così come regolato dagli artt. 28 e 29 del Decreto medesimo.
All’interno del DVR sono stati valutati tutti i rischi riconducibili alla nostra esperienza maturata in contesti simili, potrebbero insorgere nuovi rischi che verranno valutati successivamente e comporteranno l’aggiornamento del presente documento.
Il DVR contiene tutti i rischi aziendali anche in riferimento alle esposizioni del personale a Movimentazione manuale dei Carichi, Rumore, Vibrazioni, Polveri, Chimico, Cancerogeno, Campi elettromagnetici, radiazioni Ottiche artificiali, Stress da lavoro correlato nonché differenze di genere età e provenienza da altri paesi.
Per le esposizioni specifiche a Rumore e Vibrazione, all’interno di questo documento vengono riportate solamente le conclusioni riferite alle indagini eseguite sul campo, per la visione delle indagini complete si rimanda ai documenti delle stesse che verranno allegati al presente DVR.
Per la valutazione del rischio incendio si riporta una classificazione circa l’entità del suddetto rischio e le misure che devono essere rispettate secondo quando riportato dai DM 03.09.2021 e DM 03.08.2015.
Per il rischio stress correlato si è preso a riferimento accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e si è condotta una valutazione che tenesse conto delle differenze generazionali, culturali e provenienza da altri paesi in riferimento al nostro personale in forza, tale valutazione a portato alla determinazione di un fattore di rischio. Anche per la valutazione dei rischi per lavoratrici madri si è inserita una procedura di comportamento e tutela che tiene conto dei rischi lavorativi e delle limitazioni dovute per le lavoratrici madri e puerpere.
In riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale, a valle del presente documento vengono riportati quelli che, in base al gruppo omogeneo al quale vengono riferiti, meglio si adattano alla protezione dei lavoratori sulla base dei rischi connessi alle attività lavorative.
Concludendo tale documento è da noi considerato uno strumento per monitorare i rischi connessi ai processi produttivi ed aiutare a garantire il rispetto della tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.
La Valutazione dei Rischi è stata effettuata seguendo il profilo normativo vigente, anche nel rispetto dei tempi indicati nell’art. 306 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in attesa delle Linee Guida previste che determineranno le specifiche modalità di valutazione.
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il documento si articola seguendo tutti i Titoli del Decreto Legislativo 81/08, nonché i relativi allegati inerenti alla Valutazione dei Rischi di seguito riportati:
• Titolo II: Luoghi di Lavoro;
• Titolo III: Uso delle attrezzature di Lavoro;
• Titolo V: Segnaletica di Salute e Sicurezza sul lavoro;
• Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi;
• Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali;
• Titolo VIII: Agenti Fisici;
• Titolo IX: Sostanze Pericolose;
• Titolo X: Esposizione ad Agenti Biologici;
• Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive (collegato al rischio incendio);
A corredo dei Titoli sopra esposti vengono riportati cenni della normativa, i dati identificativi dell’azienda, i criteri di valutazione, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da dare in dotazione, i rischi specifici delle attività lavorative, i rischi interessanti le lavoratrici in fase di allattamento o gravidanza, i rischi legati allo stress, alle differenze di genere, età e provenienza e le procedure di lavoro.
Se non espressamente indicato nel presente documento, le misure attuative si intendono a carico del Datore di Lavoro. L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), l’utilizzo conforme delle attrezzature e l’attuazione delle procedure di lavoro si intendono invece a carico dei dipendenti.
Il DVR ed il Piano di Emergenza vanno periodicamente revisionati ogni volta intervengano i seguenti cambiamenti:.
Esercitazione Pratica relativa al Piano di Emergenza, da effettuare almeno 1 volta l’anno.
A seguito dell’Esercitazione pratica relativa al Piano di Emergenza, verrà redatto il relativo Verbale EPE, Gli opuscoli verranno consegnati ad ogni singolo lavoratore che parteciperà all’Esercitazione;
INOLTRE
Gestione della Formazione obbligatoria.
Formazione ed Addestramento In aula, in videoconferenza ed in FAD, ove previsto dalle normative di riferimento i corsi potranno essere fruiti in modalità E-learning tramite apposito accesso alla nostra Piattaforma FAD secondo le modalità che Vi saranno illustrate.
I corsi sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro verranno erogati in collaborazione con l'Organismo Paritetico Nazionale O.P.N. Italia Lavoro e verrà rilasciato anche un loro attestato.
Risultato Previsto: Attestazione di Consulenza Integrata che la Società ha adottato, attuato ed implementato per l'annualità in corso, un Sistema di Gestione Aziendale per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro secondo il D.Lgs. 81/08.
Mantenimento ed Implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Realizzato ed Attuato il Sistema di Gestione, sono previste le seguenti attività:
Attestazione di Consulenza Integrata che la Società ha adottato, attuato ed implementato un Sistema di Gestione Aziendale per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro secondo il D.Lgs. 81/08 per l'annualità in corso.
TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Edizione Gennaio 2026


PER tutti gli ultimi aggiornamenti ConsulenzaIntegrata NEWS
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19
Art. 29-Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Patente a Crediti.
Protocollo emergenze climatiche negli ambienti di lavoro
Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
L’obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale.
per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività
in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
British Standard OHSAS 18001:2007 sostituita da UNI EN ISO 45001:2023
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso.
Data disponibilità: 10 ottobre 2023
Avere una Società di Consulenza di supporto rappresenta per l'azienda la possibilità di raggiungere e mantenere la conformità legislativa e di essere affiancata in qualsiasi tipo di ispezione e controllo da professionisti in grado di rispondere efficacemente e reperire la documentazione richiesta.
Consulenza Sicurezza UNI ISO 45001
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso
Questo documento è di proprietà di Consulenza Integrata S.r.l., ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla Consulenza Integrata S.r.l. stessa.