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Radiazioni Ionizzanti - Radon

Salute e sicurezza sul Lavoro

Data: 02 Febbraio 2023 Ore: 13:04

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Sezione II

Esposizione al radon nei luoghi di lavoro

Art. 16

Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:

    a) luoghi di lavoro sotterranei;

    b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11;

    c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10;

    d) stabilimenti termali.

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (22G00207) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Capo II
Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti.
Art. 3
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo ai livelli di riferimento radon.
Art. 5
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo all'esercente nei luoghi di lavoro.
Capo VI
Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione dei lavoratori.
Art. 22
Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Art. 23
Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti.
Art. 24
Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori.



Agenti fisici

Ai fini della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori il Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni definisce come agenti fisici: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche.

Radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle sub-atomiche che, irradiando la materia, determinano la creazione di particelle cariche.

Nel caso dell'esposizione di esseri umani a radiazioni ionizzanti, le particelle cariche formatesi possono determinare, in funzione dell'entità dell'esposizione e delle modalità con cui questa avviene, danni per la salute molto gravi.

L'uomo è da sempre esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale (raggi cosmici, prodotti di decadimento dei cosiddetti nuclidi primordiali, ecc.); a partire dalla fine del diciannovesimo secolo le radiazioni ionizzanti sono state deliberatamente utilizzate per scopi medici e industriali, e ciò ha comportato la possibilità di un'accresciuta esposizione da parte dei lavoratori che le utilizzano e della popolazione in generale.

Per la protezione dagli effetti negativi delle radiazioni ionizzanti, già dal secondo dopoguerra sono state emanate varie stringenti normative: queste garantiscono che il loro impiego possa avvenire solo se adeguatamente giustificato e se fornisce vantaggi assai superiori rispetto agli eventuali danni sanitari che potrebbe determinare.

La valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti si avvale di speciali grandezze fisiche appositamente sviluppate, dette grandezze dosimetriche (a loro volta schematicamente suddivisibili in grandezze di dose e grandezze radioprotezionistiche).

Allegati


I principali impieghi delle radiazioni ionizzanti
L'impiego delle radiazioni ionizzanti riguarda un numero sempre crescente di settori, benché nella percezione comune lo si associ prevalentemente con ambiti quali quello medico e della produzione di energia (peraltro non consentita nel nostro paese).

La capacità delle radiazioni ionizzanti di vedere attraverso la materia opaca rispetto alle radiazioni ottiche e la semplicità con cui le molecole marcate (in cui uno o più atomi sono sostituti da radionuclidi) possono essere monitorate, sono proficuamente utilizzate nelle più disparate applicazioni.

L'uso delle radiazioni ionizzanti spesso risulta assai più vantaggioso di altre tecnologie disponibili e in alcuni casi è divenuto difficilmente sostituibile o addirittura insostituibile: come esempi si possono citare i processi di sterilizzazione, i controlli di qualità di molti manufatti, la produzione di materiali ad alta ingegnerizzazione, la conservazione delle opere d'arte e i controlli di sicurezza.

Le modalità con cui le radiazioni ionizzanti possono essere effettivamente utilizzate ai sensi della normativa vigente garantiscono che la possibile esposizione determini un rischio residuo per i lavoratori e la popolazione paragonabile a quello delle altre attività umane.



Le radiazioni ionizzanti di origine naturale
In media più di tre quarti dell’esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti è dovuta a sorgenti di origine naturale, principalmente raggi cosmici derivanti dal sole e radon (gas radioattivo prodotto dal decadimento degli atomi di uranio e di torio presenti nelle rocce).

Questo tipo di esposizione, pur essendo ubiquitaria, a seconda del luogo in cui ci si trova può subire notevoli fluttuazioni. Trattandosi di un’esposizione naturale, normalmente non viene considerata come rischio specifico dei lavoratori. Eccezioni sono costituite da situazioni lavorative che possono esporre i lavoratori a dosi di radiazioni ionizzanti naturali di particolare entità; questa materia è trattata nel titolo IV del d.lgs. 101/2020.

Fermo restando che la reale esposizione deve essere determinata caso per caso, le esposizioni da sorgenti naturali riportate nel citato decreto comprendono quelle di seguito elencate:

  • esposizione dovuta al gas radon in tutti i luoghi di lavoro sotterranei e in quelli seminterrati e al piano terra situati in zone identificate dalle regioni e dalle province autonome, oltre che in specifiche tipologie di luoghi di lavoro individuati nel Piano nazionale d’azione per il radon;
  • esposizione dovuta all’impiego di materiali contenenti radionuclidi naturali (industrie NORM) nelle attività lavorative esplicitamente citate nell’allegato II, tabella II-1 del d.lgs. 101/2020;
  • esposizione da raggi cosmici su aeromobili per quanto riguarda il personale navigante;
  • esposizione durante attività lavorative in stabilimenti termali.

Con riferimento al precedente elenco, il punto a cui prestare maggiore attenzione è il primo. Infatti, negli altri casi citati il datore di lavoro - in virtù dell’attività svolta – è perfettamente consapevole della necessità di dover correttamente valutare il rischio da radiazioni ionizzanti naturali; per contro il rischio dovuto al radon può manifestarsi, senza che il datore di lavoro ne sia consapevole, ipoteticamente in ogni tipologia di ambiente lavorativo e non può essere correttamente valutato se non a seguito di uno specifico monitoraggio. Pertanto, nel d.lgs. 101/2020, oltre a definire le modalità su come e dove eseguire il monitoraggio del radon e sull’effettuazione di eventuali risanamenti, viene data enfasi anche alle campagne di sensibilizzazione relativamente a questo fattore di rischio.

L’Inail da qualche anno prevede degli strumenti di sostegno alle imprese volti alla riduzione della concentrazione media di attività di radon nei luoghi di lavoro (vedere a riguardo i bandi relativi alle agevolazioni e finanziamenti per le specifiche annualità).

INAIL OT23
Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione anno 2023 (OT23) . 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON NEI LUOGHI DI LAVORO


I danni per la salute
L'esposizione a radiazioni ionizzanti può determinare l'insorgenza di varie patologie acute e/o croniche, in funzione della modalità dell'esposizione e della tipologia di radiazioni coinvolte.

Nel rispetto della vigente normativa, l'eventuale esposizione a radiazioni ionizzanti della popolazione e dei lavoratori deve essere contenuta entro livelli tali da garantire un trascurabile incremento del rischio di contrarre patologie.

Considerando le attuali modalità con cui può avvenire l'esposizione a radiazioni ionizzanti, gli eventuali danni per la salute sono oggi rappresentati principalmente dai danni somatici stocastici, cioè dalla accresciuta probabilità di contrarre, per gli esposti, patologie quali leucemie e tumori solidi. In altri termini, nei danni somatici stocastici, la probabilità di contrarre la patologia è correlata all'entità dell'esposizione: del resto la patologia, qualora contratta, non è distinguibile da quelle dovute a cause diverse dalle radiazioni ionizzanti e la sua gravità non è in relazione con l'esposizione.

Altra tipologia di danno è rappresentata dai danni genetici stocastici. Analogamente ai precedenti, il danno consiste nell'accresciuta probabilità di aborti spontanei e malattie ereditarie in seguito all'esposizione a radiazioni ionizzanti delle cellule della linea germinale dei genitori.

Danni meno frequenti, in quanto si manifestano solo a seguito a livelli di esposizione che nel rispetto delle normative vigenti possono verificarsi solo eccezionalmente, sono i danni somatici deterministici, cioè patologie a carico dell'individuo irradiato che sono tanto più gravi quanto l'esposizione è stata maggiore (ad esempio sindrome acuta da irradiazione, radiodermite, cataratta, ecc.).



La normativa prevenzionale


La normativa assicurativa

I rischi relativi all’esposizione a radiazioni ionizzanti sono tutelati dall'Inail.

Gestione rapporto assicurativo



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